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 AS.MU.L. Associazione musicale leonfortese

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Statuto

ASSOCIAZIONE MUSICALE LEONFORTESE

(AS.MU.L)

 

STATUTO

 

Art. 1 E’ costituita in Leonforte una Associazione culturale e musicale denominata ASSOCIAZIONE MUSICALE LEONFORTESE  (As.Mu.L) con sede in via Penaro  n° 16.

 

Art. 2 L’associazione è formata da persone che, con il loro apporto di idee ed iniziative, tendono allo sviluppo culturale e sociale della collettività di cui riconoscono la pluralità dei valori e delle culture. Essa, intende altresì uniformare la sua azione al principio del dialogo e della tolleranza considerata come valore indispensabile e fondamentale per la realizzazione dei suoi obiettivi.

 

Art. 3  L’Associazione non si propone nessun fine di lucro e intende promuovere:

a)      la crescita di un’autonoma e consapevole coscienza sociale nella nostra collettività;

b)      la valorizzazione, la tutela e la difesa della nostra identità, delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio artistico e culturale nonché la promozione turistica del nostro territorio;

c)      occasioni di incontro allo scopo di creare forme di aggregazione sociale per meglio soddisfare esigenze e bisogni collettivi;

d)      la possibilità di una reale partecipazione e di un concreto intervento nelle scelte di interesse pubblico operate dagli Enti Locali;

e)      l’organizzazione di spettacoli musicali e la gestione  di corsi di formazione ad indirizzo musicale e artistico-culturali, organizzazione di concorsi musicali e canori, mostre, convegni, incontri-dibattito, seminari, rassegne video-cinematografiche, artistiche, laboratori teatrali, gestione di sale pubbliche e private adibite ad iniziative musicali, sportive, ricreative e culturali con possibili servizi di ristorazione, bar, organizzazione e gestione di pubblicazioni editoriali varie, di feste, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, formazione di guide turistiche e di personale specializzato nel settore ambientale, la tutela e la promozione-valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico comprese le biblioteche pubbliche e private e i beni di cui al D.P.R. 30 Settembre 1963, n° 1409, organizzazione e gestione di emittenti radio-tv, l’uso delle nuove tecnologie informatiche.

 

Art. 4  Sono soci dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone che saranno ammesse dall’Assemblea dei Soci che decide inappellabilmente sull’accoglimento delle domande di adesione.

 

Art. 5  Gli iscritti all’Associazione hanno il dovere di collaborare con l’apporto di idee, energie, competenze ed attività indispensabili allo sviluppo e alla vita dell’Associazione.

 

Art. 6  Ogni socio è obbligato al versamento di una quota d’iscrizione e di una quota annuale. Sono inoltre possibili contributi straordinari da parte di tutti i soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 7  La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o per espulsione. E’ motivo di espulsione:

a)      la violazione delle disposizione previste dallo statuto o l’inadempienza alle deliberazioni degli organi sociali;

b)      l’assunzione, anche in privato, di comportamenti che siano in contrasto con i fini sociali dell’Associazione;

c)      l’arrecare, in qualsiasi modo, danno morale e materiale all’Associazione;

d)      il non avvenuto pagamento entro il limite stabilito dal Regolamento interno della quota sociale annuale.

e)      L’esclusione di un socio viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, qualora sussistono le motivazioni citate precedentemente ai punti a) b) c) d).

 

Art. 8 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione di ogni socio, dalle quote associative annuali che saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi e lasciti di privati cittadini, Enti pubblici e privati e da elargizioni volontarie fatte in ogni caso per il raggiungimento degli obiettivi che l’Associazione si prefigge. La richiesta di contributi a soggetti pubblici o privati è subordinata alla preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo. L’accettazione di eventuali contributi non richiesti, lasciti o elargizioni volontarie, da qualsiasi soggetto pubblico o privato essi provengono, è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione, la quota associativa annuale nonché gli eventuali contributi straordinari non sono in ogni caso rimborsabili.

 

Art. 9 Sono organi dell’Associazione:

a)      l’assemblea generale dei soci;

b)      il Presidente;

c)      il Consiglio Direttivo:

 

Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri sei membri e dura in carica cinque anni. L’Assemblea generale dei soci elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 L’assemblea è costituita in seduta deliberante previa convocazione scritta affissa nella bacheca della sede sociale almeno cinque giorni prima della seduta con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno. Essa è costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, essi, se maggiorenni, hanno diritto di voto e non è ammessa delega.

 

Art. 12 Compiti dell’Assemblea dei soci sono:

a)      approvare il rendiconto finanziario consuntivo;

b)      deliberare un programma operativo annuale;

c)      collaborare attivamente alla realizzazione delle varie iniziative;

d)      eleggere gli organi sociali;

e)      approvare il Regolamento interno proposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 Il presidente rappresenta l’Associazione, coordina l’esecuzione delle varie deliberazioni dell’assemblea, dirige le riunioni e le discussioni, relaziona all’assemblea sull’attività svolta. Convoca e dirige l’Assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

 

Art. 14 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche dell’assemblea generale dei soci e del Presidente. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno il compito di presentare all’assemblea generale dei soci per l’approvazione entro sei mesi dalla costituzione dell’Associazione un Regolamento interno. Eventuali modifiche dello stesso possono essere esaminate ed inserite su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a)      il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;

b)      il tesoriere che redige il bilancio preventivo e quello consuntivo presentando a fine esercizio relativo rendiconto economico e finanziario agli Organi competenti, inoltre riscuote le quote e provvede ai pagamenti delle spese autorizzate;

c)      il segretario  è il custode di tutti gli atti. A lui compete la stesura dei verbali e delle delibere.

 

Art. 15 L’anno sociale e l’esercizio finanziario dell’associazione coincidono con l’anno solare.

 

Art.16 Tutte le cariche sono onorifiche. Saranno disposti dei rimborsi per spese autorizzati e/o anticipati per missioni delegate, ecc.

 

Art.17 Le deliberazioni di modifica al presente statuto potranno essere proposte da almeno un terzo dell’assemblea generale dei soci, dal Presidente previo parere del Consiglio Direttivo. Per deliberare modifiche allo statuto, l’Assemblea generale dei soci sarà validamente costituita con almeno tre quarti di essa ed ogni modifica dovrà essere approvata  a maggioranza

 

Art. 18 L’Assemblea generale dei soci può stabilire lo scioglimento dell’associazione con il voto di almeno tre quarti di essi. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 19 E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 20 La quota associativa è intrasmissibile tranne per i trasferimenti a causa di morte ed in ogni caso non è rivalutabile.

 

Art. 21 L’Associazione può aprire sedi in Italia e all’estero e potrà affiliarsi a qualsiasi ente operante in campo nazionale che persegue gli stessi scopi sociali.

 

Art.22 Per quanto non contemplato nel seguente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile vigenti in materia.

 

 

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As.Mu.l via Penaro, 16 - Leonforte (EN) 

  info line 0935 902835

e-mail: asmul@siciliaspettacoli.it